Associazione Tennis Verona

STATUTO

approvato nella seduta consiliare del 24/05/2018


ART. 1 DENOMINAZIONE

E’ costituita un’associazione sportiva, disciplinata dagli artt. 36 e ss. Cod. Civ., denominata “Associazione Tennis Verona Associazione Sportiva Dilettantistica”, per brevità A.T.V. A.S.D.. L’Associazione è affiliata alla Federazione Italiana Tennis (F.I.T.), conformandosi così alle norme, alle disposizioni statutarie e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell’Ente di promozione sportiva cui l’associazione è affiliata.

ART. 2 SEDE

L’Associazione sportiva ha sede in Verona Via Colonnello Galliano n. 4. Il Consiglio direttivo con propria delibera potrà istituire unità locali nell’ambito del territorio nazionale.

ART.3 SCOPO

L’Associazione ha lo scopo di promuovere e diffondere la pratica delle varie discipline sportive dilettantistiche in generale e in particolar modo della disciplina sportiva del tennis dilettantistico nell’ambito delle normative e direttive fornite dal C.O.N.I. e dalla F.I.T.
L’Associazione non persegue alcun indirizzo di carattere politico e/o religioso e non ha scopo di lucro, né diretto, né indiretto.
L’Associazione, in virtù degli scopi istituzionali, potrà anche dedicarsi:

  • all’organizzazione di scuole, centri estivi ed invernali, nonché attività ludiche di formazione sportiva e ricreativa;
  • all’organizzazione di attività sportive, sociali, culturali e ricreative;
  • alla prevenzione per la tutela della salute degli atleti e alla repressione dell’uso di sostanze o di metodi che possano alterare le naturali prestazioni degli atleti;
  • alla istituzione di ogni altra attività sportiva agonistica, nonché all’organizzazione di tornei e di gare al fine di contribuire al raggiungimento dello scopo sociale.

Al fine di raggiungere lo scopo sociale, e previa acquisizione delle previste autorizzazioni di legge, è facoltà dell’Associazione di acquistare terreni e costruire immobili da destinarsi alle attività sportive nonché costruire i relativi impianti ed attrezzature che possano favorire ed aiutare il normale esercizio delle pratiche sportive dilettantistiche nell’ambito, in particolare, della promozione e valorizzazione del giuoco del tennis.
In merito alle attività eventualmente poste in essere dall’Associazione così come l’utilizzo degli impianti, delle attrezzature, dei mobili e degli immobili e qualsiasi altro servizio annesso a disposizione dei propri associati, la gestione potrà essere assunta direttamente dalla stessa Associazione oppure mediante concessione totale o parziale a terzi dei diritti relativi.
L’Associazione potrà compiere – nel rispetto del presente Statuto e delle disposizioni vigenti, in maniera meramente marginale e senza scopo di lucro – qualsiasi operazione inerente, compreso il rilascio di fideiussioni, comunque connessa con il fine istituzionale, e assumere interessenze o partecipazioni in imprese e/o enti la cui attività sia analoga, affine o comunque connessa alla propria.

ART. 4 PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

  1. dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
  2. da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;
  3. da eventuali erogazioni, donazioni e/o lasciti, sia pubblici che privati che pervengano a qualsiasi titolo all’Associazione;
  4. da eventuali titoli e partecipazioni.

Le entrate dell’Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali sono costituite:

  1. dalle quote sociali e versamenti dei soci per le attività sociali;
  2. dai proventi derivanti dalle attività e manifestazioni eventualmente organizzate o alle quali essa partecipa;
  3. da ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale;
  4. dai proventi derivanti dalla gestione diretta o indiretta delle attività nel circolo o dalla gestione diretta o indiretta in forma di associazione o partecipazione, di attività commerciali connesse all’attività dilettantistica, ivi compresa la gestione di eventuali corner per le attrezzature sportive, l’abbigliamento, calzature, ecc..

ART. 5 DURATA

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato. L’Associazione potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall’art. 26 del presente statuto.

ART. 6 SOCI

Il numero dei Soci è illimitato e il contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.
Possono diventare Soci tutte le persone fisiche; le persone giuridiche pubbliche e private possono diventare Soci, purché nel loro oggetto sociale non si prevedano scopi o finalità in contrasto con il presente Statuto.

ART. 7 AMMISSIONI

L’ammissione all’Associazione è subordinata alle seguenti norme:

  1. pagamento delle quote sociali e di quant’altro deliberato dal Consiglio Direttivo;
  2. accettazione senza riserve del presente Statuto.

Chi desidera diventare Socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo che la esaminerà dando comunicazione in merito all’accettazione o meno della domanda entro l’anno solare in cui la domanda è stata presentata.
La richiesta di adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all’atto dell’adesione all’Associazione e la quota annuale di iscrizione.
I versamenti al fondo di dotazione, che dovranno essere deliberati dall’assemblea, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l’ammissione e l’iscrizione annuale, sono comunque a fondo perduto, irripetibili e non rivalutabili nemmeno in ipotesi di scioglimento dell’Associazione, ovvero di morte, recesso o esclusione del socio dall’Associazione. E’ quindi esclusa la possibilità di richiedere il rimborso di quanto corrisposto all’Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.
La qualifica di Socio si perde per:

  1. dimissioni presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
  2. mancato rinnovo delle quote sociali e di iscrizione nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;
  3. inosservanza del presente Statuto;
  4. decisione del Consiglio Direttivo a causa di gravi inadempienze; qualora il socio dimostri di non condividere le finalità dell’Associazione e comunque risulti di turbamento nello svolgimento dell’attività dell’Associazione stessa;
  5. radiazione;
  6. decesso.

Le quote versate all’Associazione non verranno rimborsate né al socio dimissionario né al socio escluso o
radiato.

ART. 8 MORTE DEL SOCIO

La quota sociale non è trasmissibile agli eredi in caso di morte del socio; l’erede non subentrerà nei diritti connessi alla quota associativa.

ART. 9 ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Sono organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea dei Soci;
  2. il Presidente;
  3. il Consiglio Direttivo;
  4. il Collegio dei Revisori dei Conti;
  5. il Collegio dei Probiviri.

ART. 10 ASSEMBLEA

L’Assemblea dei Soci è composta da tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali.
L’Assemblea deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo e per la discussione e l’approvazione dell’attività sociale secondo i punti previsti dall’ordine del giorno.
Essa provvede all’elezione del Presidente, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri.
L’Assemblea delibera inoltre su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell’Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame, nonché in merito all’approvazione del regolamento sociale (a titolo esemplificativo e non esaustivo, approva i riferimenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’Associazione e delibera sull’eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve e capitale durante la vita dell’Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto).
L’Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

  • approvazione e modificazione dello statuto sociale;
  • atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
  • scioglimento dell’Associazione e modalità di liquidazione, con devoluzione del suo patrimonio ai sensi dell’art. 26 del presente statuto.

ART. 11 CONVOCAZIONE

L’Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno il 10% degli iscritti aventi diritto al voto oppure da almeno cinque Consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori.
L’Assemblea è convocata di norma presso la sede dell’Associazione ma può essere convocata altrove, purché in Italia, per motivi eccezionali.

ART. 12 MODALITA’ DI CONVOCAZIONE E VOTO

La convocazione dell’Assemblea è fatta mediante pubblicazione, almeno quindici giorni prima dell’adunanza, sul sito web ufficiale dell’Associazione e contestuale affissione in bacheca dell’avviso contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l’elenco delle materie da trattare. Lo stesso avviso deve essere spedito entro lo stesso termine a tutti gli Associati tramite e-mail all’indirizzo risultante dal libro degli aderenti all’Associazione.
L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando presenti o rappresentati almeno metà dei Soci regolarmente iscritti; in seconda convocazione con qualsiasi numero di Soci. In seconda convocazione l’Assemblea può essere convocata in qualsiasi giorno ed ora dopo la prima convocazione, non però prima che sia trascorsa un’ora e non dopo 10 giorni. Le deliberazioni dell’Assemblea vincolano tutti i soci. L’Assemblea ordinaria delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le deliberazioni di competenza dell’Assemblea Straordinaria dovranno essere favorevoli almeno i 2/3 dei voti spettanti ai Soci presenti o rappresentati in Assemblea.
Ogni socio, anche se Consigliere, può rappresentare nell’Assemblea non oltre tre Soci e dovrà essere munito di delega scritta. Detta delega non è consentita nelle votazioni relative all’approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la responsabilità degli Amministratori.
Hanno diritto di voto tutti gli aderenti all’Associazione purché maggiorenni e in regola con i pagamenti delle quote sociali.

ART. 13 ELEZIONE E DURATA DELLE CARICHE SOCIALI

Le cariche sociali hanno la durata di tre anni.
Le cariche sociali sono onorifiche e sono a titolo gratuito.
Le cariche sociali s’intendono definitivamente attribuite quando gli eletti abbiano accettato la designazione.
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione: esso è eletto con i voti espressi dai soci nel corso dell’Assemblea sociale; ogni socio potrà esprimere al massimo un numero di preferenze pari al numero di consiglieri che l’Assemblea determina a norma dell’art. 15 e i primi della graduatoria saranno designati quali componenti il Consiglio Direttivo per triennio, purché in possesso dei requisiti di eleggibilità.
Il Presidente dell’Associazione: verrà eletto il candidato che, nell’Assemblea dei soci avrà palesato la propria candidatura a Presidente e che, nella votazione per i componenti del Consiglio Direttivo, avrà ricevuto il maggior numero di voti. Il Presidente dell’Associazione è sempre rieleggibile, ma non per più di due mandati consecutivi. In tale ipotesi, il Presidente uscente avrà facoltà di ricandidarsi solo una volta decorso il triennio successivo a quello in cui ha raggiunto il predetto limite dei due mandati consecutivi.
Tuttavia qualora il Presidente al primo mandato rivesta la sua carica per un periodo inferiore ai 18 mesi, tale frazione di tempo per il quale ha rivestito l’incarico non verrà considerata.

ART. 14 PRESIDENTE

Il Presidente eletto ha la rappresentanza legale dell’Associazione e risponde del suo funzionamento nei confronti dell’Assemblea Sociale.
Il Presidente assolve i seguenti compiti:

  1. provvede al disbrigo degli affari correnti e all’ordinaria amministrazione;
  2. adotta tutti i provvedimenti d’urgenza con l’obbligo di riferirne al Consiglio Direttivo;
  3. convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, dando forma esecutiva alle deliberazioni dello stesso;
  4. firma gli atti e provvedimenti, con potestà di delega;
  5. convoca l’Assemblea Sociale;
  6. nomina all’interno del Consiglio Direttivo il Vice Presidente, il Direttore Sportivo il Segretario ed il Tesoriere.

Nel caso di dimissioni del Presidente, ovvero per temporanea assenza, ovvero per altre cause di impedimento alle sue funzioni, il Presidente delega, in tutto o in parte, le sue funzioni o i suoi poteri al Vice Presidente e, in caso di inadempimento di quest’ultimo, le prerogative presidenziali vengono assunte dal Consigliere più anziano.
L’Assemblea dei Soci, a maggioranza dei presenti, può deliberare la nomina di uno o più Presidenti d’Onore.

ART. 15 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall’Assemblea dei Soci che determina il numero di Consiglieri fra un minimo di cinque e un massimo di nove, in numero dispari e quindi 5 o 7 o 9, incluso il Presidente in base a quanto previsto dall’art. 13 del presente statuto, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
I Consiglieri debbono essere scelti tra i Soci maggiorenni aventi diritto al voto in Assemblea.
Degli eletti almeno cinque devono risultare Soci ordinari da oltre cinque anni.
Il Consiglio Direttivo adotta tutti i provvedimenti necessari ed opportuni per il buon andamento tecnico ed amministrativo dell’Associazione e per il raggiungimento dello scopo sociale.
Il Consiglio Direttivo può affidare determinati compiti a più soci costituiti in commissioni.
Per l’ipotesi di mancata nomina delle suddette commissioni o per scioglimento delle stesse, il Consiglio Direttivo può affidare i medesimi compiti ad un Consigliere o ad un socio.
I membri del Consiglio Direttivo e, in particolare, i vari incaricati hanno il compito di intrattenere i rapporti con il personale vario addetto ai  servizi – con potere disciplinare e di indirizzo in base alle disposizioni assunte dal Consiglio Direttivo.
Di ogni seduta deve essere redatto verbale sul “Libro delle riunioni” sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
I componenti del Consiglio Direttivo che, per dimissioni o altra causa, cessassero di far parte del Consiglio, vengono rimpiazzati dal primo nella graduatoria che segue l’ultimo eletto dall’Assemblea Sociale. In caso di parità di voti conseguiti, prevarrebbe colui che ha più anni di appartenenza all’Associazione.
Qualora per dimissioni o altro motivo venissero a mancare più della metà dei Consiglieri si intenderà decaduto l’intero Consiglio, per cui si dovrà provvedere alla convocazione dell’Assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno oppure su richiesta di almeno la metà dei Consiglieri.
La presenza della maggioranza dei Consiglieri è richiesta per la validità delle riunioni.
Il Consiglio Direttivo ha potestà disciplinare nei confronti dei Soci, secondo quanto previsto dalle norme del regolamento interno.

ART. 16 IL SEGRETARIO

Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. È altresì incaricato della tenuta del libro degli associati.

ART. 17 IL TESORIERE

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’associazione sportiva dilettantistica redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari e il bilancio preventivo dell’esercizio successivo. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili. Ad egli spetta, altresì provvedere alle trattative necessarie per l’acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità ed autorizzandone il materiale pagamento.

ART. 18 SEGRETARIO E TESORIERE

Le funzioni di segretario e tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

ART. 19 IL DIRETTORE SPORTIVO

Il Direttore Sportivo presiede ed indirizza la Commissione Sportiva, laddove nominata dal Consiglio Direttivo, e, in ogni caso, svolge il compito di:

  • sovrintendere a tutte le attività che concernono l’attività agonistica individuale ed a squadre dei tesserati per l’Associazione;
  • organizzare, in collaborazione con il Consiglio Direttivo, tutte le gare tra soci e quelle assegnate dalla F.I.T.;
  • promuovere ed organizzare in collaborazione con il Consiglio Direttivo nonchè con i responsabili della Commissione Giovani, ove essa sia stata nominata, l’attività giovanile, mediante l’eventuale organizzazione di corsi straordinari e la partecipazione a manifestazioni indette dalla F.I.T.;
  • predisporre entro la fine di ogni anno una relazione in ordine ai risultati sportivi di maggior rilievo ottenuti dai tesserati in gare e campionati individuali ed a squadre.

ART. 20 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei conti si compone di tre Revisori effettivi e due supplenti iscritti al Registro dei Revisori legali dei conti, eletti dall’Assemblea tra i soci aventi diritto di voto.
Il Collegio nella prima riunione nomina il Presidente, che procede alle relative Convocazioni.
Il Revisore supplente sostituisce l’effettivo che venga a cessare dalla carica; con priorità per il supplente più anziano d’età.
L’incarico di Revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.
I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Collegio dei Revisori dei conti controlla la regolarità della gestione, vigila sulle spese straordinarie, delle quali deve essere informato prima della loro erogazione ed, in ogni caso, esprime pareri motivati con relazione scritta sui rendiconti consuntivi e sui preventivi di spesa.

ART. 21 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei probiviri è eletto dall’Assemblea dei soci a scrutinio segreto fra i soci che non abbiano mai riportato sanzioni disciplinari; resta in carica per la durata di 3 anni e fino all’elezione del successivo Collegio dei probiviri.
È composto di tre membri, che, nel corso della prima riunione, eleggono tra di loro il Presidente ed il Vicepresidente.
Il Collegio dei probiviri:

  1. ha il compito di vigilare sul comportamento morale e disciplinare degli associati, degli atleti aggregati e degli altri organi sociali, nonché dei partecipanti a qualsiasi titolo alla vita associativa;
  2. si attiva autonomamente o su segnalazione;
  3. opera senza particolari formalità, ma nel rispetto del principio del contraddittorio;
  4. adotta i provvedimenti disciplinari, con deliberazione motivata.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza con la presenza di tre componenti, tra cui il Presidente o il Vicepresidente.
Tutti i provvedimenti e le deliberazioni del Collegio dei probiviri sono appellabili al Collegio arbitrale, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione scritta agli interessati.

ART. 22 CONVOCAZIONE DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI E DELIBERAZIONI

Il Collegio dei probiviri deve essere convocato tempestivamente dal Presidente ogni qualvolta venga comunque a conoscenza di un fatto che rientri nella propria competenza.
Il Presidente del Collegio, al fine di accertare la verità dei fatti, ha facoltà di convocare qualsiasi socio ed, in particolare, i soci presentatori di quello assoggettato a procedimento, per acquisire le relative dichiarazioni, nonché di compiere atti istruttori.
Il socio assoggettato a procedimento deve essere convocato per esporre le proprie argomentazioni.
Le deliberazioni del Collegio sono verbalizzate e trascritte in apposito libro; del dispositivo viene data comunicazione al Consiglio direttivo.

ART. 23 ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO

L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo provvede alla redazione di un rendiconto economico ed un bilancio consuntivo che dovranno essere sottoposti all’approvazione dell’Assemblea dei Soci entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Entro lo stesso termine verrà sottoposto all’Assemblea un bilancio di previsione per l’esercizio in corso, che tenga conto degli indirizzi espressi dall’Assemblea. Tale bilancio di previsione, predisposto dal Consiglio Direttivo, viene redatto ed approvato dallo stesso entro il mese di febbraio dell’esercizio in previsione.
Rendiconto economico e bilancio consuntivo debbono essere redatti con chiarezza e debbono rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico–finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Copia del rendiconto economico e del bilancio consuntivo deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con la convocazione dell’assemblea che ne ha all’ordine del giorno l’approvazione.
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 24 REGOLAMENTO INTERNO

Il funzionamento tecnico e amministrativo dell’Associazione è disciplinato dal regolamento interno da compilarsi dal Consiglio Direttivo e deve essere approvato dall’Assemblea degli associati.
Per la funzionalità interna dell’associazione e dei suoi servizi, il Consiglio Direttivo avrà facoltà di emanare norme di comportamento che potrà modificare secondo le esigenze che si evidenzieranno di volta in volta.
Tali norme non dovranno essere in contrasto con quelle del presente Statuto e con le norme della F.I.T. e delle federazioni sportive.

ART. 25 DISPOSIZIONI GENERALI

Tutte le cariche sociali, comprese quelle dei Revisori dei conti sono svolte a titolo gratuito per espressa disposizione del presente Statuto, salvo il rimborso delle spese eventualmente sostenute per lo svolgimento dell’incarico.

ART. 26 SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea con la maggioranza di cui all’art. 21, comma 3, C.C., nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.
Il patrimonio dell’Associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe ovvero di pubblica utilità, sentiti gli organismi di controllo e fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 27 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

I soci si impegnano a non adire in nessun modo le vie legali per le loro divergenze con l’Associazione e per quelle che dovessero sorgere tra loro per motivi dipendenti dalla vita associativa.
Qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dell’esecuzione e interpretazione del presente statuto e del regolamento tra i Soci, tra i Soci e i componenti il Consiglio Direttivo e tra i Soci e l’Associazione (eccetto quelle per il pagamento delle quote) e che possa formare oggetto di compromessi sarà rimessa alla definizione da parte del Collegio dei Probiviri eletto dall’Assemblea secondo quanto disposto dagli artt.21 e 22 dello Statuto e dall’art.17 del Regolamento interno. Tale Commissione deciderà la vertenza in qualità di amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

ART. 28 NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme in materia di Associazioni ed enti non commerciali previste dal C.C o da altre normative relative alle Associazioni Sportive Dilettantistiche.

ART. 29 CLAUSOLA TRANSITORIA

Si precisa che, come deliberato dall’Assemblea dei Soci del 12.05.2015, il presente statuto entrerà in vigore dalla data dell’Assemblea che approva il bilancio al 31/12/2015.


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